Art. 9. Costituzione del rapporto di lavoro Subordinatamente alla disponibilita' finanziaria di questo Ateneo per le spese di personale, sara' formalizzato con il vincitore il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, costituito e regolato dai contratti individuali secondo il contratto collettivo nazionale del comparto Universita', le disposizioni di legge e le normative comunitarie. Il contratto individuale sostituisce ad ogni effetto i provvedimenti di nomina previsti dagli articoli 17 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La mancata assunzione del servizio nel termine assegnato, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. In tale caso l'amministrazione, valutati i motivi, proroga il termine per l'assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorsa la meta' del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza l'obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 17 del C.C.N.L. del 21 maggio 1996 del comparto Universita'. Come previsto dal comma 2, art. 22, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'orario settimanale di lavoro ordinario, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, dovra' essere funzionale all'orario di servizio, fatte salve le particolari esigenze delle strutture amministrative e di elaborazione dati di supporto all'intero Ateneo. Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempre che applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive integrazioni e modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive integrazioni e modificazioni. Milano, 24 luglio 2000 Il direttore amministrativo: Zanello