Art. 12. Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato Il vincitore del concorso sara' invitato a stipulare, ai sensi dell'art. 16 del nuovo Contratto collettivo di lavoro del personale tecnico ed amministrativo del comparto universita', un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il rapporto di lavoro e' costituito e regolato, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro, dal contratto individuale - secondo quanto previsto dal contratto collettivo - dalle disposizioni di legge e dalle normative comunitarie. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Al nuovo assunto sara' corrisposto il trattamento economico iniziale spettante all'ottavo livello funzionale-retributivo, oltre agli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative e contrattuali. La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato da questa amministrazione comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora il lavoratore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio; e' fatto salvo il caso dell'impedimento giuridico alla presentazione in servizio che rende giustificata l'assenza ed equivalente l'assenza stessa alla presenza in servizio con conseguente decorrenza degli effetti economici, correlati alla situazione di assenza giustificata dal servizio, sin dal giorno indicato dall'amministrazione quale termine per la presa di servizio. La durata del periodo di prova sara' di tre mesi. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.