Art. 9.

                   Preferenze a parita' di merito

    I  candidati  che  abbiano  superato la prova orale ed intendano,
trovandosi  in posizione di parita' di punteggio finale, far valere i
titoli  di  preferenza  di  cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni,
sono  tenuti  ad  esibire  i  relativi documenti (gia' indicati nella
domanda)  in  originale  o  copia autenticata, in carta semplice. Dai
documenti, anzidetti, dovra' risultare il possesso dei requisiti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di partecipazione al concorso.
    Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti
ai  fini  della  preferenza, e' di quindici giorni, che decorrono dal
giorno  successivo  a  quello  in  cui  i  singoli  concorrenti hanno
sostenuto la prova orale.
    I  titoli  di preferenza a parita' di merito sono quelli indicati
nell'allegato 1 al presente bando.

                              Art. 10.


                   Approvazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi,
cosi'  come  determinato  ai  sensi  dell'art. 8, con l'osservanza, a
parita'   di  merito,  delle  norme  sulle  preferenze  previste  nel
precedente articolo.
    E'  dichiarato  vincitore  il candidato utilmente collocato nella
graduatoria di cui al comma precedente.
    Con  decreto  del  direttore  amministrativo  sara'  approvata la
graduatoria di merito e dichiarato il vincitore.
    In  ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15, comma sesto, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la
graduatoria  di  merito  e  quella  dei vincitori, saranno pubblicate
mediante  affissione  all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi
di  Trento  sito in via Belenzani, 12 - Trento. Di tale pubblicazione
sara'  data  notizia  mediante  avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica;  dalla  data  di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
    L'amministrazione   si   riserva,   ai   sensi   dell'art. 7  del
regolamento   emanato   con   decreto   rettorale   n.  231/1998,  la
possibilita', nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e
dei  principi  di  una  corretta ed efficiente gestione delle risorse
economiche  ed  umane, di utilizzare le graduatorie di merito, per un
periodo  non superiore a ventiquattro mesi dalla data di approvazione
delle  stesse,  al  fine di costituire ulteriori rapporti di lavoro a
tempo indeterminato.

                              Art. 11.


Presentazione  dei  documenti  per  la  costituzione  del rapporto di
lavoro ai sensi dell'art. 16 del nuovo Contratto collettivo di lavoro
  del personale tecnico ed amministrativo del comparto universita'

    Al momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro
l'amministrazione   invitera'   il   vincitore   a  sottoscrivere  le
dichiarazioni  sostitutive  di certificazione comprovanti il possesso
dei requisiti previsti per l'ammissione all'impiego.
    Rimane fermo l'obbligo di presentazione, entro trenta giorni, del
certificato medico, in carta semplice, comprovante l'idoneita' fisica
all'impiego.
    Il   suddetto   certificato   medico   dovra'  essere  rilasciato
dall'azienda dei servizi sanitari, competente per territorio, o da un
medico militare o dall'ufficiale sanitario.
    L'amministrazione  ha  facolta'  di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.