Art. 9. Preferenze a parita' di merito I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano, trovandosi in posizione di parita' di punteggio finale, far valere i titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono tenuti ad esibire i relativi documenti (gia' indicati nella domanda) in originale o copia autenticata, in carta semplice. Dai documenti, anzidetti, dovra' risultare il possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della preferenza, e' di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto la prova orale. I titoli di preferenza a parita' di merito sono quelli indicati nell'allegato 1 al presente bando. Art. 10. Approvazione della graduatoria La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi, cosi' come determinato ai sensi dell'art. 8, con l'osservanza, a parita' di merito, delle norme sulle preferenze previste nel precedente articolo. E' dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella graduatoria di cui al comma precedente. Con decreto del direttore amministrativo sara' approvata la graduatoria di merito e dichiarato il vincitore. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la graduatoria di merito e quella dei vincitori, saranno pubblicate mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Trento sito in via Belenzani, 12 - Trento. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative. L'amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 7 del regolamento emanato con decreto rettorale n. 231/1998, la possibilita', nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche ed umane, di utilizzare le graduatorie di merito, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di approvazione delle stesse, al fine di costituire ulteriori rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Art. 11. Presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 16 del nuovo Contratto collettivo di lavoro del personale tecnico ed amministrativo del comparto universita' Al momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro l'amministrazione invitera' il vincitore a sottoscrivere le dichiarazioni sostitutive di certificazione comprovanti il possesso dei requisiti previsti per l'ammissione all'impiego. Rimane fermo l'obbligo di presentazione, entro trenta giorni, del certificato medico, in carta semplice, comprovante l'idoneita' fisica all'impiego. Il suddetto certificato medico dovra' essere rilasciato dall'azienda dei servizi sanitari, competente per territorio, o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.