Art. 6.

    Le  borse  di studio in questione non possono essere cumulate con
quelle  assegnate  dalle  regioni ai sensi della legge n. 390/1991 ad
eccezione  del  servizio  abitativo,  che puo' essere fruito a titolo
oneroso  e  dei  contributi  per  la  partecipazione  degli  studenti
universitari   a   programmi   di   studio  che  prevedano  mobilita'
internazionale.  Gli  studenti beneficiari delle borse di studio sono
esonerati  totalmente  dal  pagamento  delle  tasse  e dei contributi
universitari.