Art. 6. Le borse di studio in questione non possono essere cumulate con quelle assegnate dalle regioni ai sensi della legge n. 390/1991 ad eccezione del servizio abitativo, che puo' essere fruito a titolo oneroso e dei contributi per la partecipazione degli studenti universitari a programmi di studio che prevedano mobilita' internazionale. Gli studenti beneficiari delle borse di studio sono esonerati totalmente dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari.