Art. 7. Approvazione della graduatoria La graduatoria di merito dei candidati sara' formata secondo l'ordine dei punti di votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 6 del presente bando. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, e' approvata con decreto direttoriale ed e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica: Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria di merito ha validita' per ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di approvazione; in tale periodo il Politecnico di Milano, con delibera del consiglio di amministrazione, in ossequio ai principi generali in tema di speditezza e di economicita' dell'azione amministrativa potra' ampliare sino a due i rapporti di lavoro inerenti la qualifica di cui al presente bando. Art. 8. Presentazione dei documenti per la nomina I vincitori, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati a presentare al rettore del Politecnico, p.zza L. Da Vinci 32 - 20133 Milano, i sotto elencati documenti di rito in carta da bollo: 1) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero, copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, punto 1), del presente bando; 2) estratto dell'atto di nascita ( non e' ammesso il certificato); 3) certificato di cittadinanza; 4) certificato attestante che il candidato e' in godimento dei diritti politici, ovvero, che non e' intercorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso (i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza); 5) certificato generale del casellario giudiziale; 6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioe', a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I vincitori, ai fini dell'ammissione all'impiego, saranno altresi' sottoposti agli accertamenti sanitari di cui all'art. 16, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, tesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneita' alla mansione specifica. Per i candidati invalidi di guerra ed assimilati, detti accertamenti saranno altresi' tesi a valutare che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidita' o mutilazione non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro. I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo, il documento di cui al numero 1), una copia dello stato matricolare, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito. I documenti di cui ai numeri 3), 4), e 5) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere in data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli. I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresi', che gli interessati erano in possesso della cittadinanza dichiarata e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso. Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. I candidati indigenti hanno facolta' di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purche' esibiscano il certificato di poverta', ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorita' di pubblica sicurezza. I profughi dei territori di confine hanno la facolta' di fare riferimento a documenti gia' presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorita' che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati. La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovra' avvenire entro trenta giorni dall'atto della stipulazione del contratto di lavoro individuale. Scaduto inutilmente il termine di cui al paragrafo precedente, e fatta salva la possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, non si da' luogo alla stipulazione del contratto, ovvero si provvede, per i rapporti gia' instaurati, all'immediata risoluzione dei medesimi. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni dall'invito, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile. I vincitori e coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare in bollo i documenti gia' presentati. Sono fatte salve le norme piu' favorevoli in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, previste in particolare dagli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, quale regolamento attuativo della citata legge.