IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
    Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
24 settembre 1981;
    Visto   il  decreto  ministeriale  20 maggio  1983  e  successive
modificazioni;
    Vista la legge 29gennaio 1986, n. 23;
    Vista la legge 24 dicembre 1986 n. 958;
    Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534, che integra
e modifica il decreto ministeriale 20 maggio 1983;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 settembre
1987 n. 567;
    Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989,
n. 116;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
    Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
    Visto  il  Contratto  collettivo nazionale di lavoro del comparto
universita';
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive integrazioni
e modificazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403  -  Regolamento  di  attuazione  degli articoli 1, 2 e 3 della
legge  15 maggio  1997,  n.  127, in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative;
    Vista  la  circolare  della Presidenza del Consiglio dei Ministri
n. 1.1.26/10888/9.84  del 5 febbraio 1999, attuazione del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
    Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
      Vista  la  delibera  del  consiglio  di amministrazione, seduta
del 9 dicembre  1999,  con la quale detto consesso ha deliberato, tra
l'altro, di autorizzare la ripartizione personale dell'Universita', a
bandire  per  le  esigenze  del  centro  di  calcolo dell'Universita'
quattro  posti  di  assistente di elaborazione dati, sesta qualifica,
area funzionale delle strutture di elaborazione dati;
    Considerato che, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente
della  Repubblica  28 settembre  1987, n. 567, il cinquanta per cento
dei  posti  vacanti  e  disponibili  nelle varie qualifiche e profili
professionali,  sono coperti mediante concorsi riservati al personale
appartenente  alla  qualifica  immediatamente  inferiore della stessa
area  funzionale, in possesso di una anzianita' di servizio di almeno
tre anni;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                  Numero dei posti messi a concorso

    Sono indetti i seguenti concorsi presso l'Universita' degli studi
di Messina:
      a) concorso  pubblico,  per esami, a due posti di assistente di
elaborazione  dati,  sesta qualifica, area funzionale delle strutture
di elaborazione dati presso il centro di calcolo;
      b) concorso,  per titoli ed esami, a due posti di assistente di
elaborazione  dati,  sesta qualifica, area funzionale delle strutture
di  elaborazione  dati presso il centro di calcolo riservato ai sensi
dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 567/1987,
al  personale  delle  universita'  appartenente alla quinta qualifica
dell'area funzionale delle strutture di elaborazione dati in possesso
di una anzianita' di servizio nella qualifica di almeno tre anni alla
data  di  scadenza  del  termine  ultimo  per  la presentazione della
domanda  di  ammissione  al  concorso  ed  in  possesso del titolo di
studio,  richiesto  ai  candidati  esterni, per l'accesso alla quinta
qualifica,  e cioe' diploma di istruzione secondaria di secondo grado
indicato  nell'art. 1  della  legge 11 dicembre 1969, n. 910, e cioe'
diploma   di   istruzione  secondaria  di  secondo  grado  di  durata
quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge
e  i  corsi  integrativi  previsti  dalla  legge  che ne autorizza la
sperimentazione negli istituti professionali, nonche' i diplomi degli
istituti magistrali e dei licei artistici con frequenza, avente esito
positivo,  di  apposito corso annuale integrativo per l'iscrizione ad
una  qualsiasi  facolta'  universitaria,  ovvero diploma di qualifica
professionale   o   attestato   rilasciato   ai   sensi  della  legge
n. 845/1978,  art. 14,  inerente alle mansioni specifiche del profilo
professionale, piu' diploma di istruzione secondaria di primo grado.
    Qualora  esperito  il  concorso  riservato  non risulta possibile
coprire  tali  posti,  si provvedera' attingendo dalla graduatoria di
merito del concorso pubblico.
    Sono garantite pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.