Art. 4.

                      Commissione esaminatrice

    Con   successivo   decreto   dirigenziale   sara'  costituita  la
commissione esaminatrice secondo la normativa vigente.
    La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce:
      a) per  il  concorso  pubblico,  i  criteri  e  le modalita' di
valutazione  delle  prove  concorsuali  da  formalizzare nei relativi
verbali,  al  fine  di  assegnare  i punteggi attribuiti alle singole
prove.
      b) per  il  concorso  riservato,  i  criteri  e le modalita' di
valutazione  dei titoli e delle prove concorsuali da formalizzare nei
relativi   verbali,  al  fine  di  assegnare  i  punteggi  attribuiti
rispettivamente ai titoli ed alle singole prove.