Art. 4. Commissione esaminatrice Con successivo decreto dirigenziale sara' costituita la commissione esaminatrice secondo la normativa vigente. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce: a) per il concorso pubblico, i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. b) per il concorso riservato, i criteri e le modalita' di valutazione dei titoli e delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti rispettivamente ai titoli ed alle singole prove.