Art. 6. Valutazione dei titoli e prove di esame 6.1 Valutazione prove di esame concorso pubblico. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale, verra' data comunicazione con l'indicazione dei voti riportati nelle prime prove non meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla. La prova orale non si intendera' superata se la valutazione sara' inferiore a 21/30. La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti conseguiti nella prova scritta e teorico pratica e della votazione conseguita nella prova orale. 6.2 Valutazione dei titoli e prove di esame concorso riservato. Il punteggio complessivo e' pari a 100 punti cosi' suddivisi: 40 punti per i titoli; 60 punti per le prove di esame. La valutazione dei titoli sara' effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati e per le categorie e con il punteggio qui di seguito indicati: a) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: fino ad un massimo di punti 6; b) anzianita' di servizio prestato presso pubbliche amministrazioni: fino ad un massimo di punti 14; c) titoli professionali e curriculari: fino ad un massimo di punti 20: c.1) pubblicazioni scientifiche: fino ad un massimo di punti 5. Per ciascun lavoro in qualita' di autore, secondo l'attinenza con il posto messo a concorso: massimo punti 1. Per ciascun lavoro in qualita' di coautore o partecipante e per ciascuna comunicazione a convegni o congressi, secondo l'attinenza con il posto messo a concorso: massimo punti 0,50; c.2) attestati di qualificazione relativi a corsi di formazione professionale e organizzati da pubbliche amministrazioni: fino ad un massimo di punti 5. Attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale, organizzati da pubbliche amministrazioni, in materia attinente al posto messo a concorso, con superamento di esame finale, per ciascun corso: massimo punti 0,50. Attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale, organizzati da pubbliche amministrazioni, in materia attinente al posto messo a concorso, senza esame finale, per ciascun corso: massimo punti 0,25; c.3) incarichi svolti quali, ad esempio, documentazioni tecniche, partecipazione a corsi di aggiornamento, ecc.: fino ad un massimo di punti 10. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportata in ciascuna delle due prove una votazione di almeno 14/20. Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale verra' data comunicazione con l'indicazione dei voti riportati nelle prime due prove e del punteggio attribuito ai titoli, non meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla. La prova orale non si intendera' superata se la valutazione complessiva sara' inferiore a 14/20. La votazione complessiva e' data dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova teorico-pratica, nell'orale e nei titoli da ciascun candidato. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo la prova scritta e la prova teorico-pratica e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.