Art. 6.

               Valutazione dei titoli e prove di esame


            6.1 Valutazione prove di esame concorso pubblico.

    Conseguono  l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato  in  ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o
equivalente.
    Ai  candidati  che  avranno  conseguito  l'ammissione  alla prova
orale, verra' data comunicazione con l'indicazione dei voti riportati
nelle  prime  prove  non  meno di venti giorni prima di quello in cui
debbono sostenerla.
    La prova orale non si intendera' superata se la valutazione sara'
inferiore a 21/30.
    La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti
conseguiti  nella  prova  scritta e teorico pratica e della votazione
conseguita nella prova orale.

     6.2 Valutazione dei titoli e prove di esame concorso riservato.

    Il punteggio complessivo e' pari a 100 punti cosi' suddivisi:
      40 punti per i titoli;
      60 punti per le prove di esame.
    La  valutazione  dei  titoli  sara'  effettuata  sulla  base  dei
documenti  prodotti  dai  candidati  e  per  le  categorie  e  con il
punteggio qui di seguito indicati:
      a) titolo  di  studio  richiesto  per l'ammissione al concorso:
fino ad un massimo di punti 6;
      b) anzianita'    di    servizio   prestato   presso   pubbliche
amministrazioni: fino ad un massimo di punti 14;
      c) titoli  professionali  e  curriculari: fino ad un massimo di
punti 20:
        c.1)  pubblicazioni scientifiche: fino ad un massimo di punti
5.
    Per ciascun lavoro in qualita' di autore, secondo l'attinenza con
il posto messo a concorso: massimo punti 1.
    Per  ciascun  lavoro in qualita' di coautore o partecipante e per
ciascuna  comunicazione  a  convegni o congressi, secondo l'attinenza
con il posto messo a concorso: massimo punti 0,50;
      c.2) attestati di qualificazione relativi a corsi di formazione
professionale  e organizzati da pubbliche amministrazioni: fino ad un
massimo di punti 5.
    Attestati  di  qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a
corsi   di   formazione   professionale,   organizzati  da  pubbliche
amministrazioni,  in materia attinente al posto messo a concorso, con
superamento di esame finale, per ciascun corso: massimo punti 0,50.
    Attestati  di  qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a
corsi   di   formazione   professionale,   organizzati  da  pubbliche
amministrazioni,  in  materia  attinente  al  posto messo a concorso,
senza esame finale, per ciascun corso: massimo punti 0,25;
      c.3)   incarichi   svolti  quali,  ad  esempio,  documentazioni
tecniche,  partecipazione  a corsi di aggiornamento, ecc.: fino ad un
massimo di punti 10.
    Saranno   ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  avranno
riportata  in ciascuna delle due prove una votazione di almeno 14/20.
Ai candidati  che  avranno  conseguito  l'ammissione alla prova orale
verra'  data comunicazione con l'indicazione dei voti riportati nelle
prime  due  prove  e  del punteggio attribuito ai titoli, non meno di
venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.
    La  prova  orale  non  si  intendera'  superata se la valutazione
complessiva sara' inferiore a 14/20.
    La  votazione  complessiva e' data dalla somma dei voti riportati
nella  prova  scritta,  nella prova teorico-pratica, nell'orale e nei
titoli da ciascun candidato.
    La  valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata  dopo  la prova scritta e la prova teorico-pratica e prima
che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.