Art. 7. Formazione e approvazione delle graduatorie di merito Espletato il concorso, la commissione giudicatrice forma distinte graduatorie di merito. Per il concorso di cui al punto A) dell'art. 1, la graduatoria di merito dei candidati sara' formata secondo quanto indicato nell'art. 6.1, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni (allegato A). Per il concorso di cui al punto B) dell'art. 1, la graduatoria di merito sara' formata secondo quanto indicato nell'art. 6.2, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni (allegato A). Pertanto, i concorrenti che avranno superato la prova orale, dovranno far pervenire, per loro iniziativa, alla Ripartizione I - Personale ed affari generale - Universita' degli studi di Messina, piazza Pugliatti 1 - 98100 Messina, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova, i documenti in carta semplice, in originale o copia autenticata, attestanti il possesso dei titoli di preferenza a parita' di valutazione, gia' indicati nella domanda, dai quali risulti, altresi' il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Saranno dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego. Con provvedimento del direttore amministrativo saranno approvati gli atti del concorso nonche' le graduatorie di merito unitamente a quella dei vincitori. Le graduatorie di merito sono immediatamente efficaci e saranno pubblicate all'albo dell'Universita' degli studi di Messina. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avvisi da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" - e dal giorno successivo a quello della pubblicazione di detti avvisi decorre il termine per eventuali impugnative. Le graduatorie rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per la copertura dei posti per il quale il concorso e' stato bandito. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'.