Art. 8.

                 Costituzione del rapporto di lavoro

    I   candidati   dichiarati  vincitori  dovranno  sottoscrivere  i
contratti individuali di lavoro, in conformita' a quanto previsto dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Universita'.
    In  tali contratti saranno indicati: la tipologia del rapporto di
lavoro,  la  data  di  inizio  del  rapporto di lavoro, le mansioni o
funzioni, la retribuzione spettante e la sede di destinazione.
    I contratti individuali specificheranno che il rapporto di lavoro
e'  disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per
le  cause  di  risoluzione  e per i termini di preavviso. E', in ogni
modo,   condizione   risolutiva   del  contratto,  senza  obbligo  di
preavviso,  l'annullamento  della  procedura  di  reclutamento che ne
costituisce il presupposto.
    La  relativa  spesa  gravera'  sul pertinente capitolo (titolo 1,
capitolo n. 3, art. 1) del bilancio dell'universita'.