Art. 7.

                    Formazione della graduatoria

    Al  termine  delle  prove  di  esame,  la  commissione redige una
circostanziata  relazione,  compila la graduatoria finale, secondo la
valutazione  complessiva  di'  cui  al  precedente  art. 5, e designa
vincitore il candidato che occupa il primo posto in graduatoria.
    Gli  atti  del  concorso sono approvati con decreto del direttore
dell'osservatorio   astronomico,   come   previsto  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 ottobre 1997, n. 386.
    La  relativa  graduatoria  e'  immediatamente efficace ed e' resa
pubblica mediante affissione all'albo ufficiale dell'osservatorio. Di
tale  pubblicazione  e'  data  notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica.  Dalla  data  di pubblicazione di detto
avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
    Il    vincitore   e'   nominato   con   decreto   del   direttore
dell'osservatorio.