Art. 7. Formazione della graduatoria Al termine delle prove di esame, la commissione redige una circostanziata relazione, compila la graduatoria finale, secondo la valutazione complessiva di' cui al precedente art. 5, e designa vincitore il candidato che occupa il primo posto in graduatoria. Gli atti del concorso sono approvati con decreto del direttore dell'osservatorio astronomico, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1997, n. 386. La relativa graduatoria e' immediatamente efficace ed e' resa pubblica mediante affissione all'albo ufficiale dell'osservatorio. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative. Il vincitore e' nominato con decreto del direttore dell'osservatorio.