Art. 9.

                        Nomina del vincitore

    Il  vincitore  del  concorso  consegue  la  nomina  a ricercatore
astronomo.
    Ad   esso   spetta   il  trattamento  economico  previsto  per  i
ricercatori  universitari  non  confermati  dal decreto-legge 2 marzo
1987, n. 57, convertito in legge 22 aprile 1987, n. 158, e successive
modificazioni ed integrazioni.
    Dopo  tre  anni dall'immissione in ruolo saranno sottoposti ad un
giudizio  di  conferma  da  parte  di  una  commissione  nominata dal
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
su proposta del consiglio per le ricerche astronomiche, costituita da
tre  astronomi  o  professori  di  ruolo,  di cui due ordinari ed uno
associato,  assicurando  la  presenza  di un professore universitario
ordinario.
    La   commissione   valuta   l'attivita'  di  ricerca  svolta  dal
ricercatore  astronomo nel triennio, anche sulla base di una motivata
relazione  del  consiglio  direttivo dell'osservatorio astronomico di
Torino.
    A seguito del giudizio favorevole, il ricercatore astronomo sara'
immesso   nella  fascia  dei  ricercatori  astronomi  confermati  col
trattamento  economico previsto dall'art. 2-bis della legge 22 aprile
1987, n. 158, e successive modificazioni ed integrazioni.
    Nel  caso  in  cui  l'attivita'  del  ricercatore  astronomo  sia
valutata   sfavorevolmente,   il   medesimo  puo'  essere  nuovamente
sottoposto  a  giudizio dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio
e' sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.