Art. 9. Nomina del vincitore Il vincitore del concorso consegue la nomina a ricercatore astronomo. Ad esso spetta il trattamento economico previsto per i ricercatori universitari non confermati dal decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito in legge 22 aprile 1987, n. 158, e successive modificazioni ed integrazioni. Dopo tre anni dall'immissione in ruolo saranno sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nominata dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del consiglio per le ricerche astronomiche, costituita da tre astronomi o professori di ruolo, di cui due ordinari ed uno associato, assicurando la presenza di un professore universitario ordinario. La commissione valuta l'attivita' di ricerca svolta dal ricercatore astronomo nel triennio, anche sulla base di una motivata relazione del consiglio direttivo dell'osservatorio astronomico di Torino. A seguito del giudizio favorevole, il ricercatore astronomo sara' immesso nella fascia dei ricercatori astronomi confermati col trattamento economico previsto dall'art. 2-bis della legge 22 aprile 1987, n. 158, e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso in cui l'attivita' del ricercatore astronomo sia valutata sfavorevolmente, il medesimo puo' essere nuovamente sottoposto a giudizio dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio e' sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.