Art. 4. Esclusione d'ufficio - Modalita' di partecipazione Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio: l'inoltro della domanda oltre i termini di cui all'art. 3; la mancata sottoscrizione della domanda (la firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione); l'assenza del requisito di cui all'art. 2, lettera a). Coloro che hanno presentato la domanda di partecipazione alla selezione nei termini e con le modalita' di cui all'art. 3 e non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione, saranno convocati per il colloquio, mediante lettera raccomandata a.r., almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio stesso. I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. I candidati per i quali non sussistono motivi di esclusione d'ufficio sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il direttore dell'istituto puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato reso noto agli interessati, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti.