Art. 2.

                  Requisiti generali di ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti generali:
      1)  titolo  di  studio:  diploma  di  istruzione  secondaria di
secondo grado di durata quinquennale ivi compresi i licei linguistici
riconosciuti  per  legge,  il  diploma  di maturita' professionale ai
sensi  della  legge  27 ottobre  1969,  n. 754, i diplomi di istituti
magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti
dalla  legge  11 dicembre  1969,  n. 910  ovvero diploma di qualifica
professionale   o   attestato   rilasciato   ai   sensi  della  legge
n. 845/1978,  art. 14  inerente  alle mansioni specifiche del profilo
professionale piu' diploma di istruzione secondaria di primo grado.
    Ai  sensi  dell'art. 84  della legge n. 312/1980 si prescinde dal
titolo   di   studio   suddetto  per  il  personale  della  qualifica
immediatamente  inferiore  in  servizio  da  almeno cinque anni senza
demerito.
    Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero e'
richiesto   il   possesso   di   un  titolo  di  studio  riconosciuto
equipollente   a  uno  di  quelli  suindicati,  in  base  ad  accordi
internazionali  ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo
unico  31 agosto  1933,  n. 1592,  alla  data di scadenza del termine
utile  per  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al
concorso;
      2) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello
Stato  gli  italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno Stato
membro dell'Unione europea;
      3)  idoneita' fisica all'impiego; l'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso,
in base alla normativa vigente;
      4) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
    Non  possono  essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato  politico  attivo,  nonche'  coloro  che  siano stati
destituiti    o   dispensati   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
siano  stati  dichiarati  decaduti da altro impiego statale, ai sensi
dell'art. 127,   primo  comma,  lettera  d)  del  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere,   ai   fini   dell'accesso   ai   posti   della   pubblica
amministrazione, i seguenti requisiti:
      a) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      b) essere  in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Tutti  i  requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del  termine  ultimo per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.
    I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
    L'amministrazione   puo'   disporre  in  qualunque  momento,  con
provvedimento  motivato,  l'esclusione  dal  concorso per difetto dei
requisiti prescritti