Art. 6.

                  Titoli di precedenza e preferenza

    I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano
far  valere  i  titoli  di  preferenza a parita' di merito, in quanto
appartenenti ad una o piu' categorie previste dall'art. 5 del decreto
del  Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono tenuti a
far  pervenire,  al  dirigente  amministrativo dell'Universita' degli
studi  "G.  D'Annunzio"  -  via  dei  Vestini  -  66013  Chieti Scalo
(Chieti),  entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti
dal  giorno  successivo  a  quello in cui hanno sostenuto la suddetta
prova,  i  documenti  in  carta  semplice,  in  originale  o in copia
autenticata  ovvero con dichiarazione sostitutiva di certificazione o
di  atto di notorieta' di cui alla legge n. 15/1968 e del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 403/1998, attestanti il possesso di
uno   o  piu'  titoli  di  precedenza  o  preferenza,  a  parita'  di
valutazione, gia' indicati nella domanda, di cui al successivo quarto
comma.
    La  documentazione  si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di ricevimento entro il
termine  suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
    Da  tale documentazione dovra' risultare inoltre che il requisito
era  posseduto  alla  data  di  scadenza  del  termine  utile  per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
    A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattente;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  militari  volontari  delle  Forze  armate, congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta'.