Art. 7.

              Approvazione della graduatoria di merito

    Espletate   le  prove  del  concorso,  la  commissione  forma  la
graduatoria  di  merito  secondo  l'ordine  del punteggio complessivo
conseguito  da  ciascun candidato il quale e' determinato dalla somma
della  media  dei  voti  conseguiti nelle prove scritte (di cui una a
contenuto teorico-pratico) e del voto ottenuto nella prova orale.
    La  graduatoria  di  merito unitamente a quella del vincitore del
concorso  e'  approvata  con  provvedimento  dell'amministrazione con
l'osservanza,   a   parita'   di  punti,  delle  preferenze  previste
dall'art. 6 del presente bando.
    E'  dichiarato  vincitore  del  concorso,  il candidato utilmente
collocato nella relativa graduatoria di merito.
    La graduatoria di merito e' immediatamente efficace.
    La graduatoria del vincitore del concorso sara' affissa nell'albo
ufficiale  di  questo  ateneo.  Di tale affissione sara' data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data
di  pubblicazione  del  predetto  avviso  decorrono  i termini per le
eventuali impugnative.
    La  graduatoria  di  merito  rimane  efficace  per  un termine di
ventiquattro   mesi  dalla  data  della  sopracitata  affissione  per
eventuale  copertura  del  posto  per  il  quale il concorso e' stato
bandito  e  che  successivamente  ed entro tale data dovesse rendersi
disponibile.  Non  si  da'  luogo  a  dichiarazioni  di  idoneita' al
concorso.