Art. 7. Approvazione della graduatoria di merito Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato il quale e' determinato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte (di cui una a contenuto teorico-pratico) e del voto ottenuto nella prova orale. La graduatoria di merito unitamente a quella del vincitore del concorso e' approvata con provvedimento dell'amministrazione con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 6 del presente bando. E' dichiarato vincitore del concorso, il candidato utilmente collocato nella relativa graduatoria di merito. La graduatoria di merito e' immediatamente efficace. La graduatoria del vincitore del concorso sara' affissa nell'albo ufficiale di questo ateneo. Di tale affissione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorrono i termini per le eventuali impugnative. La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della sopracitata affissione per eventuale copertura del posto per il quale il concorso e' stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovesse rendersi disponibile. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.