Art. 8.

                 Costituzione del rapporto di lavoro

    Approvata  la  graduatoria  come  indicato nel precedente art. 7,
l'Universita'  degli  studi  "G.  D'Annunzio" di Chieti stipulera' un
contratto individuale di lavoro.
    Il  vincitore  sara'  assunto  in  prova  con contratto di lavoro
subordinato  a tempo indeterminato nella quinta qualifica funzionale,
profilo  di  operatore  tecnico,  dell'area  tecnico-scientifica, con
rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno e con il diritto al trattamento
economico  iniziale  di  cui  al  contratto  collettivo nazionale dei
dipendenti del comparto universita'.
    In  tale  contratto  sono  indicati: la tipologia del rapporto di
lavoro,  la  data  di inizio del rapporto di lavoro, la qualifica, il
profilo  professionale  e livello retributivo iniziale, la durata del
periodo di prova e la sede di destinazione.
    Il  contratto  individuale specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato  dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause  di risoluzione e per i termini di preavviso. E', in ogni modo,
condizione  risolutiva  del  contratto,  senza  obbligo di preavviso,
l'annullamento  della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.