Art. 8. Costituzione del rapporto di lavoro Approvata la graduatoria come indicato nel precedente art. 7, l'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti stipulera' un contratto individuale di lavoro. Il vincitore sara' assunto in prova con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella quinta qualifica funzionale, profilo di operatore tecnico, dell'area tecnico-scientifica, con rapporto di lavoro a tempo pieno e con il diritto al trattamento economico iniziale di cui al contratto collettivo nazionale dei dipendenti del comparto universita'. In tale contratto sono indicati: la tipologia del rapporto di lavoro, la data di inizio del rapporto di lavoro, la qualifica, il profilo professionale e livello retributivo iniziale, la durata del periodo di prova e la sede di destinazione. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.