Art. 10. La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, e' composta da un Avvocato dello Stato con classe di stipendio non inferiore alla terza con funzioni di presidente, e da due avvocati dello Stato alla terza o alla seconda classe di stipendio, nonche' da un Magistrato della Corte d'appello, da un avvocato o da un professore ordinario o straordinario in materie giuridiche nelle Universita', designati rispettivamente dal Presidente della Corte d'appello, dal Presidente del Consiglio nazionale forense, dal competente rettore, nel termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute le designazioni, anche i componenti estranei all'avvocatura dello Stato sono scelti dall'avvocato generale. Un procuratore dello Stato disimpegna le funzioni di segretario della commissione e redige i verbali delle adunanze, che sono firmati dal Presidente e dal segretario. Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale. Per ogni prova la somma dei punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato. Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di sei punti, in ciascuna delle prove scritte. La prova orale non si intendera' superata se il candidato non avra' conseguito la votazione di almeno sei decimi. La classificazione dei candidati e' determinata dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale. La commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 120. A parita' di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni nonche' all'art. 2, punto 9) della legge 16 giugno 1998, n. 191.