Art. 10.
    La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto,
e'  composta  da  un Avvocato dello Stato con classe di stipendio non
inferiore  alla  terza  con funzioni di presidente, e da due avvocati
dello Stato alla terza o alla seconda classe di stipendio, nonche' da
un  Magistrato  della  Corte  d'appello,  da  un  avvocato  o  da  un
professore  ordinario  o  straordinario  in  materie giuridiche nelle
Universita',  designati  rispettivamente  dal  Presidente della Corte
d'appello,  dal  Presidente  del  Consiglio  nazionale  forense,  dal
competente  rettore,  nel  termine  di trenta giorni dalla data della
richiesta. Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute le
designazioni,  anche i componenti estranei all'avvocatura dello Stato
sono scelti dall'avvocato generale.
    Un  procuratore  dello Stato disimpegna le funzioni di segretario
della commissione e redige i verbali delle adunanze, che sono firmati
dal Presidente e dal segretario.
    Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove
scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale.
    Per  ogni  prova  la  somma  dei  punti, divisa per il numero dei
commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.
    Sono  ammessi  alla  prova  orale  soltanto i candidati che hanno
conseguito non meno di sei punti, in ciascuna delle prove scritte.
    La  prova  orale  non  si intendera' superata se il candidato non
avra' conseguito la votazione di almeno sei decimi.
    La classificazione dei candidati e' determinata dalla somma della
media  dei  punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato
nella prova orale.
    La commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel
modo  indicato  dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio
decreto  30 ottobre  1933,  n. 1612  e 4 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 120.
    A  parita'  di  punti si applicano i criteri preferenziali di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  e successive modificazioni nonche' all'art. 2, punto 9) della
legge 16 giugno 1998, n. 191.