Art. 11. Ai vincitori del concorso nominati Procuratori dello Stato alla prima classe di stipendio, sara' corrisposto lo stipendio annuo lordo risultante in base alla applicazione delle disposizioni vigenti all'epoca della nomina, oltre gli emolumenti di cui all'art. 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103 e 2 legge 6 agosto 1984, n. 425.