Art. 11.
    Ai  vincitori  del concorso nominati Procuratori dello Stato alla
prima classe di stipendio, sara' corrisposto lo stipendio annuo lordo
risultante  in  base  alla  applicazione  delle  disposizioni vigenti
all'epoca della nomina, oltre gli emolumenti di cui all'art. 27 della
legge 3 aprile 1979, n. 103 e 2 legge 6 agosto 1984, n. 425.