Art. 3. I candidati non debbono aver superato il quarantesimo anno di eta'. Non sono ammessi coloro che precedentemente per due volte non abbiano conseguito l'idoneita' nell'esame di concorso anzidetto. Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso, compreso il requisito dell'eta', deve essere perfetto alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 per la presentazione delle domande.