Art. 3.
    I  candidati  non  debbono  aver superato il quarantesimo anno di
eta'.
    Non  sono  ammessi  coloro  che precedentemente per due volte non
abbiano conseguito l'idoneita' nell'esame di concorso anzidetto.
    Il  possesso  delle  condizioni  richieste  per  l'ammissione  al
concorso,  compreso il requisito dell'eta', deve essere perfetto alla
data   di   scadenza   del   termine  stabilito  dall'art. 4  per  la
presentazione delle domande.