Art. 4. Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'avvocatura generale dello Stato la relativa domanda, redatta secondo lo schema di cui all'allegato A in carta libera entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. La data di arrivo delle domande e' stabilita dal timbro a data apposto dalla dall'avvocatura generale dello Stato. Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non sono prese in considerazione le domande presentate oltre il termine stabilito. Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono dichiarare: a) la data ed il luogo di nascita; b) il possesso della cittadinanza italiana; c) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime; d) le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; e) il possesso della laurea in giurisprudenza; f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; g) il possesso di attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca non scaduto di validita' e rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327 (per gli aspiranti al posto riservato indicato nel secondo comma del precedente art. 1); h) la propria residenza e l'indicazione del recapito al quale si desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni con l'indicazione del recapito telefonico. Non sono prese in considerazione le domande nelle quali risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al presente articolo e al precedente art. 3. L'avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilita' al concorso degli aspiranti. Ciascun aspirante sara' avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.