Art. 4.
    Coloro  che  intendono  prendere  parte  al  concorso debbono far
pervenire  all'avvocatura  generale  dello Stato la relativa domanda,
redatta secondo lo schema di cui all'allegato A in carta libera entro
sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta  Ufficiale. La data di arrivo delle domande e' stabilita dal
timbro a data apposto dalla dall'avvocatura generale dello Stato.
    Si  considerano  presentate  in  tempo  utile anche le domande di
ammissione  spedite  a  mezzo  raccomandata con avviso di ricevimento
entro  il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante.
    Non  sono  prese in considerazione le domande presentate oltre il
termine stabilito.
    Nella  domanda  di  ammissione  al  concorso gli aspiranti devono
dichiarare:
      a) la data ed il luogo di nascita;
      b) il possesso della cittadinanza italiana;
      c) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i
motivi  della  non  iscrizione  e  della  cancellazione  dalle  liste
medesime;
      d) le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa
amnistia,  condono,  indulto  o perdono giudiziale) ed i procedimenti
penali eventualmente pendenti a loro carico;
      e) il possesso della laurea in giurisprudenza;
      f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
      g) il possesso di attestato di conoscenza delle lingue italiana
e  tedesca non scaduto di validita' e rilasciato ai sensi dell'art. 4
del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
modificato  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 aprile
1982,  n. 327  (per  gli  aspiranti  al  posto riservato indicato nel
secondo comma del precedente art. 1);
      h) la  propria  residenza e l'indicazione del recapito al quale
si   desidera   siano   trasmesse   le  eventuali  comunicazioni  con
l'indicazione del recapito telefonico.
    Non  sono  prese in considerazione le domande nelle quali risulti
omessa  od  incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti di
cui al presente articolo e al precedente art. 3.
    L'avvocato  generale  dello Stato giudica definitivamente a norma
dell'art. 11  del  regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1612, dell'ammissibilita' al concorso degli aspiranti.
    Ciascun  aspirante  sara'  avvertito dell'esito della sua domanda
prima della data fissata per l'inizio degli esami.