Art. 5.
    I  concorrenti  che  abbiano  superato la prova orale debbono far
pervenire all'avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio
di  quindici  giorni  decorrenti  dall'espletamento di detta prova, i
sottoindicati  documenti  redatti nelle prescritte forme e attestanti
il  possesso degli eventuali titoli, previsti dall'art. 5 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994  n. 487, che diano
diritto a preferenza nella nomina:
      1)  gli  insigniti  di  medaglia al valor militare. Tale titolo
potra'  essere  comprovato mediante copia autentica del provvedimento
di  concessione  o  mediante  idonea  certificazione  rilasciata  dal
Ministero della difesa;
      2)  i  mutilati  ed  invalidi  di  guerra  ex combattenti. Tale
qualita'  potra'  essere  comprovata  mediante  copia  autentica  del
decreto  di concessione della pensione da cui risulti la categoria di
pensione  assegnata,  ovvero l'estratto del referto medico collegiale
da  cui  risulti  la  descrizione  della  invalidita',  ovvero da una
certificazione  rilasciata  dalla  competente Opera nazionale per gli
invalidi di guerra;
      3)  i  mutilati  ed invalidi per fatto di guerra. Tale qualita'
potra'  essere  comprovata  mediante  copia  autentica del decreto di
concessione  della  pensione  da cui risulti la categoria di pensione
assegnata,  ovvero  l'estratto  del  referto medico collegiale da cui
risulti   la   descrizione   della   invalidita',   ovvero   da   una
certificazione  rilasciata  dalla  competente Opera nazionale per gli
invalidi di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato.   Tale   qualita'   potra'  essere  comprovata  mediante  la
produzione   di  copia  autentica  del  provvedimento  con  il  quale
l'Amministrazione   statale   o   gli  enti  locali  territoriali  ed
istituzionali  abbiano  riconosciuto  una  mutilazione  od infermita'
ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla
legge  19 febbraio  1942,  n. 137  e successive modificazioni, ovvero
mediante    un    attestato    dell'I.N.A.I.L.    circa   la   natura
dell'invalidita'  e  circa  il  grado  di  riduzione  della capacita'
lavorativa che non deve essere inferiore ad un terzo;
      5)  gli orfani di guerra. Tale condizione deve risultare da una
certificazione  della  iscrizione  nell'elenco  generale da tenersi a
cura  dei  comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra
(ora  le  prefetture)  o  della autorita' consolare, nella rispettiva
giurisdizione ai sensi dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;
      6)  gli  orfani  dei  caduti per fatto di guerra. Tale qualita'
potra'  essere  comprovata  mediante  copia  autentica del decreto di
concessione  della  pensione  da cui risulti la categoria di pensione
assegnata, ovvero con l'estratto del referto medico collegiale da cui
risulti   la   descrizione   della   invalidita',   ovvero   da   una
certificazione  rilasciata  dalla  competente Opera nazionale per gli
invalidi di guerra o della prefettura competente;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato.   Tale   qualita'   potra'  essere  comprovata  mediante  la
produzione   di  copia  autentica  del  provvedimento  con  il  quale
l'Amministrazione   statale   o   gli  enti  locali  territoriali  ed
istituzionali  abbiano  riconosciuto  al  genitore una mutilazione od
infermita'  ascrivibili  ad una delle categorie di cui alla tabella A
annessa   alla   legge   19 febbraio   1942,   n. 137   e  successive
modificazioni  unitamente  ad  una  certificazione  anagrafica  o una
dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  della  legge n. 15/1968 da cui
risulti  il  rapporto  di  filiazione  ovvero  da  una certificazione
rilasciata  dall'amministrazione  dalla  quale dipendeva il genitore,
ovvero  mediante  una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il
genitore   e'   deceduto  per  causa  di  lavoro  unitamente  ad  una
certificazione  anagrafica  o  una dichiarazione sostitutiva ai sensi
della legge n. 15/1968 da cui risulti il rapporto di filiazione;
      8)  i  feriti  in  combattimento.  Tale servizio deve risultare
mediante la produzione di copia del foglio matricolare dello stato di
servizio  o  da  altra  attestazione  rilasciata  dal Ministero della
difesa dalla quale risulti la circostanza;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa: il
primo  titolo  potra'  essere comprovato mediante copia autentica del
provvedimento  di  concessione o idonea certificazione rilasciata dal
Ministero della difesa; il secondo con certificato di famiglia;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti.  Tale  qualita'  potra' essere comprovata mediante copia
autentica  del  decreto  di concessione della pensione al genitore da
cui  risulti  la  categoria  di  pensione  assegnata, ovvero mediante
l'estratto   del   referto   medico  collegiale  da  cui  risulti  la
descrizione   della   invalidita',   ovvero   da  una  certificazione
rilasciata  dalla  competente  Opera  nazionale  per  gli invalidi di
guerra,  unitamente  ad  una  certificazione anagrafica attestante il
rapporto di filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata dalla
direzione generale delle pensioni di guerra da rilasciarsi a nome del
candidato;
      11)  i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra.
Tale  qualita'  potra' essere comprovata mediante copia autentica del
decreto  di  concessione della pensione al genitore da cui risulti la
categoria  della  pensione  assegnata, ovvero mediante l'estratto del
referto  medico  collegiale  da  cui  risulti  la  descrizione  della
invalidita'  ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente
Opera  nazionale  per  gli  invalidi  di  guerra,  unitamente  ad una
certificazione  anagrafica  attestante  il  rapporto  di  filiazione,
ovvero  da  una  certificazione  rilasciata  dalla direzione generale
delle pensioni di guerra da rilasciarsi a nome del candidato;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato.
    Tale  qualita' potra' essere comprovata mediante la produzione di
copia  autentica  del  provvedimento  con  il quale l'amministrazione
statale  o  gli  enti  locali  territoriali  ed istituzionali abbiano
riconosciuto al genitore una mutilazione od infermita' ascrivibili ad
una  delle  categorie  di  cui  alla  tabella  A  annessa  alla legge
19 febbraio  1942,  n. 137, e successive modificazioni, unitamente ad
una  certificazione  anagrafica  o  una  dichiarazione sostitutiva ai
sensi   della   legge  n. 15/1968  da  cui  risulti  il  rapporto  di
filiazione,     ovvero     da     una    certificazione    rilasciata
dall'amministrazione   dalla   quale  dipendeva  il  genitore  ovvero
mediante la produzione di una dichiarazione dell'INPS circa la natura
dell'invalidita' ed il grado di riduzione della capacita' lavorativa,
unitamente  ad  una  certificazione  anagrafica  od una dichiarazione
sostitutiva  ai  sensi  della legge n. 15/1968 dalla quale risulti il
rapporto di filiazione;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le  sorelle  ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra.
Tale condizione potra' risultare mediante copia autentica del decreto
di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria
di  pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata dalla
direzione generale delle pensioni di guerra da rilasciarsi a nome del
candidato,  unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il
rapporto di coniugio o di parentela con il defunto;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra. Tale condizione potra' risultare mediante copia autentica del
decreto  di  concessione della pensione al genitore da cui risulti la
categoria   di  pensione  assegnata,  ovvero  da  una  certificazione
rilasciata  dalla  direzione  generale  delle  pensioni  di guerra da
rilasciarsi  a  nome  del candidato, unitamente ad una certificazione
anagrafica  attestante  il rapporto di coniugio o di parentela con il
defunto;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel   settore   pubblico  e  privato.  Tale  qualita'  potra'  essere
comprovata   mediante   la   produzione   di   copia   autentica  del
provvedimento  con  il  quale  l'amministrazione  statale  o gli enti
locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore
una  mutilazione  od infermita' ascrivibili ad una delle categorie di
cui  alla  tabella  A  annessa  alla legge 19 febbraio 1942, n. 137 e
successive  modificazioni,  ovvero  da  una certificazione rilasciata
dall'amministrazione  dalla quale dipendeva il defunto, unitamente ad
una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di
parentela  con  il  defunto  o una dichiarazione sostitutiva ai sensi
della  legge  n. 15/1968,  da cui risulti il detto rapporto ovvero da
una   certificazione   rilasciata  dall'amministrazione  dalla  quale
dipendeva   il  congiunto,  ovvero  mediante  la  produzione  di  una
dichiarazione   dell'Istituto   nazionale  della  previdenza  sociale
attestante  che  il  coniuge  o  il fratello e' deceduto per causa di
lavoro   nonche'  di  una  certificazione  anagrafica  attestante  il
rapporto   di   coniugio  o  di  parentela  con  il  defunto,  o  una
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968 dalla quale
risulti il rapporto;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti. Tale stato deve essere comprovato mediante la produzione
dello stato matricolare da cui risultino le campagne di guerra;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il   concorso,   da   comprovarsi   mediante  specifica  attestazione
dell'Avvocatura dello Stato;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli   a   carico.  Tale  titolo  deve  essere  comprovato  mediante
certificazione  anagrafica dalla quale risulti la data del matrimonio
e  quella  della  nascita  dei  figli  ovvero mediante certificazione
anagrafica  dalla  quale risulti la data della nascita dei figli che,
per  essere  valutate devono essere antecedenti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande del presente concorso;
      19)  gli invalidi ed i mutilati civili. Tale titolo deve essere
comprovato  mediante  la  produzione  di  una  certificazione  o  del
provvedimento   dal   quale  risulti  che  la  commissione  sanitaria
provinciale  abbia  accertato  l'esistenza  di  minorazioni  tali  da
determinare una riduzione della capacita' lavorativa non inferiore ad
un terzo (legge 30 marzo 1971, n. 118);
      20)  i  militari  volontari  delle Forze armate congedati senza
demerito  al  termine  della ferma o rafferma. Tale condizione potra'
essere   comprovata  mediante  la  produzione  della  copia  conforme
all'originale   dello   stato  di  servizio  militare  o  del  foglio
matricolare di congedo illimitato.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta'.