Art. 5. I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio di quindici giorni decorrenti dall'espletamento di detta prova, i sottoindicati documenti redatti nelle prescritte forme e attestanti il possesso degli eventuali titoli, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, che diano diritto a preferenza nella nomina: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare. Tale titolo potra' essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento di concessione o mediante idonea certificazione rilasciata dal Ministero della difesa; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione della invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione della invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l'Amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137 e successive modificazioni, ovvero mediante un attestato dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidita' e circa il grado di riduzione della capacita' lavorativa che non deve essere inferiore ad un terzo; 5) gli orfani di guerra. Tale condizione deve risultare da una certificazione della iscrizione nell'elenco generale da tenersi a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra (ora le prefetture) o della autorita' consolare, nella rispettiva giurisdizione ai sensi dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero con l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione della invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra o della prefettura competente; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l'Amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137 e successive modificazioni unitamente ad una certificazione anagrafica o una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968 da cui risulti il rapporto di filiazione ovvero da una certificazione rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendeva il genitore, ovvero mediante una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore e' deceduto per causa di lavoro unitamente ad una certificazione anagrafica o una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968 da cui risulti il rapporto di filiazione; 8) i feriti in combattimento. Tale servizio deve risultare mediante la produzione di copia del foglio matricolare dello stato di servizio o da altra attestazione rilasciata dal Ministero della difesa dalla quale risulti la circostanza; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa: il primo titolo potra' essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento di concessione o idonea certificazione rilasciata dal Ministero della difesa; il secondo con certificato di famiglia; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione della invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra, unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata dalla direzione generale delle pensioni di guerra da rilasciarsi a nome del candidato; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria della pensione assegnata, ovvero mediante l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione della invalidita' ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra, unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata dalla direzione generale delle pensioni di guerra da rilasciarsi a nome del candidato; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica o una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968 da cui risulti il rapporto di filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendeva il genitore ovvero mediante la produzione di una dichiarazione dell'INPS circa la natura dell'invalidita' ed il grado di riduzione della capacita' lavorativa, unitamente ad una certificazione anagrafica od una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968 dalla quale risulti il rapporto di filiazione; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra. Tale condizione potra' risultare mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata dalla direzione generale delle pensioni di guerra da rilasciarsi a nome del candidato, unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra. Tale condizione potra' risultare mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata dalla direzione generale delle pensioni di guerra da rilasciarsi a nome del candidato, unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137 e successive modificazioni, ovvero da una certificazione rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendeva il defunto, unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto o una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968, da cui risulti il detto rapporto ovvero da una certificazione rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto, ovvero mediante la produzione di una dichiarazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale attestante che il coniuge o il fratello e' deceduto per causa di lavoro nonche' di una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto, o una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968 dalla quale risulti il rapporto; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti. Tale stato deve essere comprovato mediante la produzione dello stato matricolare da cui risultino le campagne di guerra; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso, da comprovarsi mediante specifica attestazione dell'Avvocatura dello Stato; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico. Tale titolo deve essere comprovato mediante certificazione anagrafica dalla quale risulti la data del matrimonio e quella della nascita dei figli ovvero mediante certificazione anagrafica dalla quale risulti la data della nascita dei figli che, per essere valutate devono essere antecedenti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande del presente concorso; 19) gli invalidi ed i mutilati civili. Tale titolo deve essere comprovato mediante la produzione di una certificazione o del provvedimento dal quale risulti che la commissione sanitaria provinciale abbia accertato l'esistenza di minorazioni tali da determinare una riduzione della capacita' lavorativa non inferiore ad un terzo (legge 30 marzo 1971, n. 118); 20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. Tale condizione potra' essere comprovata mediante la produzione della copia conforme all'originale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare di congedo illimitato. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore eta'.