Art. 6.
    La  graduatoria  e'  approvata dall'avvocato generale dello Stato
sotto  condizione  dell'accertamento  dei  requisiti per l'ammissione
all'impiego.
    La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati
idonei  sono  pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale degli
Uffici  dipendenti  dalla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri; di
tale  pubblicazione  si  da'  notizia  mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Sui  reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla
pubblicazione  dei  risultati  del  concorso nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica,   l'avvocato   generale   dello  Stato  pronuncia
definitivamente,   sentita  la  commissione  esaminatrice,  ai  sensi
dell'ultimo  comma  dell'art. 30  del regolamento approvato con regio
decreto   30 ottobre   1933,   n. 1612   e  dell'art. 3  del  decreto
legislativo 2 marzo 1948, n. 155.