Art. 7. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori saranno nominati Procuratori dello Stato alla prima classe di stipendio ed immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria stessa. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati, entro il termine che sara' stabilito. Il provvedimento di nomina sara' immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Ufficio centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - ricusa il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate. I nuovi assunti dovranno far pervenire all'avvocatura generale dello Stato entro il primo mese di servizio i seguenti documenti: 1) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una universita' italiana (in bollo); 2) estratto dell'atto di nascita in carta semplice; 3) certificato di cittadinanza italiana (in carta semplice); 4) certificato generale del casellario giudiziale (in carta semplice); 5) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico militare o dalla competente unita' sanitaria locale di idoneita' fisica all'impiego e dal quale risulti espressamente dichiarato che l'aspirante e' esente da malattie costituzionali o da difetti particolarmente dell'udito o della favella che impediscano od ostacolino il perfetto esercizio delle funzioni di Procuratore dello Stato e dal quale risulti, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, l'eseguito accertamento sierologico del sangue (in bollo); 6) certificato dal quale risulti il godimento dei diritti politici in (bollo); 7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva (in bollo). I documenti debbono essere redatti in lingua italiana; quelli indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a sei mesi da quella della loro presentazione. I certificati di cui ai numeri 3) e 6) dovranno attestare altresi' il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Gli impiegati statali di ruolo debbono presentare nello stesso termine il certificato sanitario di cui al numero 5), il diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una universita' italiana e la copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, su carta da bollo. Nel caso che la documentazione prodotta risulti incompleta o affetta da vizi sanabili, gli interessati saranno invitati a regolarizzarla, nel termine di trenta giorni, a pena di decadenza. Ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, i candidati potranno produrre in luogo dei documenti apposita dichiarazione sostitutiva cosi' come previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.