Art. 7.
    I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori
saranno  nominati  Procuratori  dello  Stato  alla  prima  classe  di
stipendio  ed  immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria
stessa.
    Essi  dovranno  assumere  servizio  nelle  sedi  in  cui  saranno
destinati, entro il termine che sara' stabilito.
    Il  provvedimento di nomina sara' immediatamente esecutivo, salva
la  sopravvenienza  di  inefficacia  se  il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, Ufficio centrale presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - ricusa il visto.
    Le  prestazioni  di  servizio  rese fino alla comunicazione della
ricusazione del visto saranno comunque compensate.
    I  nuovi  assunti  dovranno far pervenire all'avvocatura generale
dello Stato entro il primo mese di servizio i seguenti documenti:
      1)   diploma   originale   o   copia  autentica  di  laurea  in
giurisprudenza conseguita in una universita' italiana (in bollo);
      2) estratto dell'atto di nascita in carta semplice;
      3) certificato di cittadinanza italiana (in carta semplice);
      4)  certificato  generale  del  casellario giudiziale (in carta
semplice);
      5)  certificato  rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune
di  residenza  o  da  un  medico  militare  o dalla competente unita'
sanitaria  locale di idoneita' fisica all'impiego e dal quale risulti
espressamente  dichiarato  che  l'aspirante  e'  esente  da  malattie
costituzionali  o  da  difetti  particolarmente  dell'udito  o  della
favella  che  impediscano  od  ostacolino il perfetto esercizio delle
funzioni  di  Procuratore  dello  Stato e dal quale risulti, ai sensi
dell'art. 7   della   legge   25 luglio   1956,   n. 837,  l'eseguito
accertamento sierologico del sangue (in bollo);
      6)  certificato  dal  quale  risulti  il  godimento dei diritti
politici in (bollo);
      7)  copia  dello  stato  di  servizio  militare  o  del  foglio
matricolare di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva
debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva (in bollo).
    I  documenti  debbono  essere  redatti in lingua italiana; quelli
indicati  ai  numeri  3),  4),  5)  e  6)  debbono essere di data non
anteriore a sei mesi da quella della loro presentazione.
    I  certificati  di  cui  ai  numeri  3)  e  6) dovranno attestare
altresi'  il  possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei
diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande.
    Gli  impiegati  statali  di ruolo debbono presentare nello stesso
termine  il  certificato  sanitario  di  cui al numero 5), il diploma
originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in
una universita' italiana e la copia integrale dello stato matricolare
(servizi   civili)   rilasciato   dall'amministrazione   dalla  quale
dipendono, su carta da bollo.
    Nel  caso  che  la  documentazione  prodotta risulti incompleta o
affetta   da  vizi  sanabili,  gli  interessati  saranno  invitati  a
regolarizzarla, nel termine di trenta giorni, a pena di decadenza.
    Ai  sensi  degli  articoli  1,  2 e 3 della legge 15 maggio 1997,
n. 127 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, i candidati potranno produrre in luogo dei documenti apposita
dichiarazione  sostitutiva  cosi' come previsto dalla legge 4 gennaio
1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.
    Ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998,  n. 403,  le  dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di
autocertificazione;  nel  caso  di  falsita'  in atti e dichiarazioni
mendaci  si  applicano le sanzioni penali previste dall'art. 26 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15.
    L'amministrazione  procedera'  ai controlli previsti dall'art. 11
del  citato decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.