Art. 2.

                          Pari opportunita'

    Ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e' garantita la pari
opportunita'  tra  uomini e donne per l'accesso al lavoro, come anche
previsto   dall'art. 61   del   decreto   legislativo  n. 29/1993,  e
successive modificazioni.