Art. 2. Requisiti per l'ammissione alla selezione Per l'ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti: 1. Titolo di studio: diploma di laurea in scienze forestali o scienze ambientali o scienze agrarie; 2. eta' non inferiore agli anni 18; 3. la cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica); 4. godimento dei diritti politici; 5. idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i candidati da assumere a tempo determinato, in base alla normativa vigente; 6. aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare. Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, devono possedere i seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione. I candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con decreto motivato del Direttore amministrativo, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.