Art. 2.

              Requisiti per l'ammissione alla selezione

    Per   l'ammissione  alla  selezione  sono  richiesti  i  seguenti
requisiti:
      1.  Titolo  di studio: diploma di laurea in scienze forestali o
scienze ambientali o scienze agrarie;
      2. eta' non inferiore agli anni 18;
      3.  la  cittadinanza  italiana. Tale requisito non e' richiesto
per   i  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  (sono
equiparati  ai  cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla
Repubblica);
      4. godimento dei diritti politici;
      5.  idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di  sottoporre a visita medica di controllo i candidati da assumere a
tempo determinato, in base alla normativa vigente;
      6. aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
    Non  possono  essere  ammessi  alla  selezione  coloro  che siano
esclusi  dall'elettorato  attivo  politico  e  coloro che siano stati
destituiti  dall'impiego  presso  una pubblica amministrazione ovvero
siano   dichiarati  decaduti  da  altro  impiego  statale,  ai  sensi
dell'art. 127,   lettera   d),   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10 gennaio  1957,  n. 3,  per  aver  conseguito l'impiego
mediante  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati da invalidita'
insanabile.
    I  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea, a norma
dell'art. 3  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, devono possedere i seguenti requisiti:
      a) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      b) essere  in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  ultimo  per la presentazione della domanda di
ammissione.
    I  candidati  sono  ammessi  con  riserva. L'amministrazione puo'
disporre  in  qualunque  momento,  con decreto motivato del Direttore
amministrativo,   l'esclusione   dalla   selezione  per  difetto  dei
requisiti prescritti.