Art. 8.

       Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato

    I  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria di merito,
subordinatamente  a  quanto previsto all'art. 2 del presente decreto,
stipuleranno  con l'Universita' degli studi della Tuscia un contratto
individuale   di   lavoro  a  tempo  determinato.  La  determinazione
dell'Universita'   di   costituire  tale  rapporto  di  lavoro  viene
formalmente notificata all'interessato.
    In  caso  di  mancata  assunzione in servizio entro cinque giorni
dalla data indicata nella notifica l'Universita' provvede a depennare
il  nominativo  dalla  graduatoria  e il contratto eventualmente gia'
stipulato e' automaticamente risolto di diritto.
    L'interessato deve, entro trenta giorni dalla data di stipula del
contratto,  presentare  i  documenti  richiesti  per  l'assunzione in
servizio.
    In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato regolato
dalle  disposizioni citate, puo' trasformarsi in rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
    Al   personale   assunto  si  applica  il  trattamento  economico
rapportato al profilo professionale ricoperto secondo quanto previsto
dal  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  dei dipendenti del
comparto  Universita'  per il personale assunto a tempo indeterminato
compatibilmente  con  la  durata  del  contratto  a  termine e con le
precisazioni contenute nel Regolamento citato in premessa.