Art. 8. Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, subordinatamente a quanto previsto all'art. 2 del presente decreto, stipuleranno con l'Universita' degli studi della Tuscia un contratto individuale di lavoro a tempo determinato. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto di lavoro viene formalmente notificata all'interessato. In caso di mancata assunzione in servizio entro cinque giorni dalla data indicata nella notifica l'Universita' provvede a depennare il nominativo dalla graduatoria e il contratto eventualmente gia' stipulato e' automaticamente risolto di diritto. L'interessato deve, entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto, presentare i documenti richiesti per l'assunzione in servizio. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato regolato dalle disposizioni citate, puo' trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Al personale assunto si applica il trattamento economico rapportato al profilo professionale ricoperto secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto Universita' per il personale assunto a tempo indeterminato compatibilmente con la durata del contratto a termine e con le precisazioni contenute nel Regolamento citato in premessa.