Art. 9. Presentazione dei documenti I lavoratori assunti, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti, saranno invitati a presentare a questa Universita', entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto, i sottoelencati documenti: 1) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal suddetto certificato medico dovra' inoltre risultare espressamente che si e' eseguito l'accertamento sierologico del sangue. Ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 22 delle legge stessa. Ai sensi dell'art. 16, capo IV del decreto legislativo n. 626/1994, il medico competente provvedera' ad accertare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneita' alla mansione specifica. I candidati invalidi di guerra ed assimilati, debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidita' o mutilazione non puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro. L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre i candidati assunti mutilati o invalidi di guerra od assimilati a visita medica al fine di accertare che la natura e il grado di invalidita' non possano riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 482/1968; 2) dichiarazione di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993 e in caso affermativo dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto di lavoro; 3) dichiarazione, in regola con la legge sul bollo, resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 dalla quale risulti: a) luogo e data di nascita; b) cittadinanza e godimento dei diritti politici, con l'indicazione che tali requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del bando; c) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi militari; d) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti; e) titolo di studio; 4) libretto di lavoro; I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. Tutta la documentazione suddetta deve essere conforme alle vigenti disposizioni sul bollo. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I lavoratori assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile. I suddetti sono tenuti inoltre a regolarizzare in bollo la domanda di ammissione alla selezione, tutti i documenti gia' presentati e richiesti dal presente bando nonche' a produrre all'amministrazione, in regola con le vigenti disposizioni sul bollo, la certificazione relativa alla votazione conseguita nel titolo di studio e ai periodi di servizio prestati presso pubbliche amministrazioni, dichiarati nella domanda di ammissione ed oggetto di valutazione. Qualora le dichiarazioni rese dal candidato risultassero mendaci si provvedera' a risolvere il contratto eventualmente stipulato, a espungere il candidato dalle relative graduatorie e alle altre azioni previste dalle vigenti disposizioni. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami". Il testo integrale sara' anche pubblicato mediante affissione all'albo di questo ateneo. Viterbo, 16 agosto 2000 Il direttore amministrativo: Cucullo