Art. 9.

                     Presentazione dei documenti

    I  lavoratori  assunti,  ai  fini dell'accertamento dei requisiti
previsti,  saranno  invitati a presentare a questa Universita', entro
trenta  giorni  dalla  data di stipula del contratto, i sottoelencati
documenti:
      1)  certificato  rilasciato  da un medico militare o dal medico
provinciale  o  dall'ufficiale  sanitario del comune di residenza dal
quale  risulti  che  il  candidato  e' fisicamente idoneo al servizio
continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre. Ai sensi
dell'art. 7   della   legge  25 luglio  1956,  n. 837,  dal  suddetto
certificato  medico  dovra' inoltre risultare espressamente che si e'
eseguito l'accertamento sierologico del sangue.
    Ai   soggetti   portatori   di  handicap  ai  sensi  della  legge
n. 104/1992,  saranno  applicate  le  disposizioni di cui all'art. 22
delle legge stessa.
    Ai   sensi   dell'art. 16,   capo   IV  del  decreto  legislativo
n. 626/1994,  il medico competente provvedera' ad accertare l'assenza
di  controindicazioni  al  lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai
fini della valutazione della loro idoneita' alla mansione specifica.
    I candidati invalidi di guerra ed assimilati, debbono produrre ai
sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482,
una  dichiarazione  legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante
che  l'invalido,  per  la  natura  e il grado della sua invalidita' o
mutilazione   non   puo'  riuscire  di  pregiudizio  alla  salute  ed
incolumita' dei compagni di lavoro.
    L'amministrazione  si  riserva,  a suo insindacabile giudizio, di
sottoporre  i  candidati  assunti  mutilati  o  invalidi di guerra od
assimilati  a  visita  medica al fine di accertare che la natura e il
grado  di invalidita' non possano riuscire di pregiudizio alla salute
e  alla  incolumita'  dei  compagni di lavoro od alla sicurezza degli
impianti, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 482/1968;
      2)  dichiarazione  di  non  avere  altri  rapporti  di  impiego
pubblico  o  privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilita'  richiamate  dall'art. 58  del  decreto  legislativo
n. 29/1993  e  in  caso  affermativo  dichiarazione di opzione per il
nuovo rapporto di lavoro;
      3)  dichiarazione,  in  regola  con la legge sul bollo, resa ai
sensi  degli  articoli  2  e  4  della  legge 4 gennaio 1968, n. 15 e
dell'art. 1  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403 dalla quale risulti:
        a) luogo e data di nascita;
        b) cittadinanza   e   godimento  dei  diritti  politici,  con
l'indicazione  che  tali requisiti erano posseduti anche alla data di
scadenza del bando;
        c) la  posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
        d) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
        e) titolo di studio;
      4) libretto di lavoro;
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  lo  straniero  e'  cittadino  debbono  essere  conformi alle
disposizioni  vigenti  nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione  in lingua italiana certificata conforme al
testo   straniero   dalla  competente  rappresentanza  diplomatica  o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
    Tutta  la  documentazione  suddetta  deve  essere  conforme  alle
vigenti  disposizioni  sul bollo. I documenti si considerano prodotti
in  tempo  utile  anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante.
    I  lavoratori  assunti  saranno  invitati  a  regolarizzare entro
trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la
risoluzione  del contratto, la documentazione incompleta o affetta da
vizio  sanabile.  I  suddetti  sono tenuti inoltre a regolarizzare in
bollo la domanda di ammissione alla selezione, tutti i documenti gia'
presentati   e  richiesti  dal  presente  bando  nonche'  a  produrre
all'amministrazione, in regola con le vigenti disposizioni sul bollo,
la  certificazione  relativa  alla votazione conseguita nel titolo di
studio   e   ai   periodi   di  servizio  prestati  presso  pubbliche
amministrazioni, dichiarati nella domanda di ammissione ed oggetto di
valutazione. Qualora le dichiarazioni rese dal candidato risultassero
mendaci   si  provvedera'  a  risolvere  il  contratto  eventualmente
stipulato, a espungere il candidato dalle relative graduatorie e alle
altre azioni previste dalle vigenti disposizioni.
    Per   quanto   non  previsto  dal  presente  decreto  valgono  le
disposizioni contenute nelle norme citate in premessa.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
    Il  testo  integrale  sara'  anche pubblicato mediante affissione
all'albo di questo ateneo.
      Viterbo, 16 agosto 2000
Il direttore amministrativo: Cucullo