Art. 12. Ai dottorandi con reddito annuo personale complessivo non superiore ai 15.000.000 di lire, secondo il numero di borse di studio messe a concorso, e' conferita, ai sensi della normativa vigente e secondo l'ordine della graduatoria, una borsa di studio per la frequenza al corso di dottorato di ricerca. A parita' di merito prevale la valutazione sulla situazione economica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997. L'importo annuale della borsa di studio e' pari a L. 20.450.000 assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso, ferme restando le condizioni di reddito di cui al comma precedente. La cadenza di pagamento della borsa di studio e' posticipato con cadenza non superiore al bimestre. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi di attivita' all'estero nella misura del 50% per un periodo complessivo che non superi l'esatta meta' della durata del corso. E' prevista la sospensione del corso nei casi di maternita' e di servizio militare e civile; nel caso di grave e documentata malattia, se la sospensione e' di durata superiore a trenta giorni, non puo' essere erogata la borsa di studio per i bimestri interessati. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato, a domanda, fino dall'inizio e per tutta la durata del corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni di reddito richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.