Art. 12.
    Ai   dottorandi  con  reddito  annuo  personale  complessivo  non
superiore ai 15.000.000 di lire, secondo il numero di borse di studio
messe  a  concorso,  e' conferita, ai sensi della normativa vigente e
secondo  l'ordine  della  graduatoria,  una  borsa  di  studio per la
frequenza al corso di dottorato di ricerca.
    A  parita'  di  merito  prevale  la  valutazione sulla situazione
economica  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri del 30 aprile 1997.
    L'importo  annuale  della borsa di studio e' pari a L. 20.450.000
assoggettabile   al  contributo  previdenziale  I.N.P.S.  a  gestione
separata.
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera  durata del corso, ferme restando le condizioni di reddito
di cui al comma precedente.
    La  cadenza di pagamento della borsa di studio e' posticipato con
cadenza non superiore al bimestre. L'importo della borsa di studio e'
aumentato  per eventuali periodi di attivita' all'estero nella misura
del  50%  per  un  periodo  complessivo che non superi l'esatta meta'
della durata del corso.
    E'  prevista la sospensione del corso nei casi di maternita' e di
servizio militare e civile; nel caso di grave e documentata malattia,
se  la  sospensione  e' di durata superiore a trenta giorni, non puo'
essere erogata la borsa di studio per i bimestri interessati.
    Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio.
Chi  abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato
di  ricerca, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
    Il  pubblico  dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e'  collocato,  a domanda, fino dall'inizio e per tutta la durata del
corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed
usufruisce  della  borsa  di  studio  ove  ricorrano le condizioni di
reddito richieste.
    Il  periodo  di  congedo  straordinario  e'  utile  ai fini della
progressione   di   carriera   e  del  trattamento  di  quiescenza  e
previdenza.