Art. 13. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca hanno l'obbligo di frequenza e svolgimento di tutte le attivita' di studio e di ricerca nell'ambito della struttura universitaria secondo le modalita' previste dal collegio dei docenti. E' consentita, previa autorizzazione del collegio dei docenti, una limitata attivita' didattica sussidiaria e integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca prevista per i dottorandi. Alla fine di ciascun anno, gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e la ricerca svolte al collegio dei docenti che ne curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e dell'operosita' dimostrate, proporra' al rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero l'esclusione.