Art. 13.
    Gli  iscritti ai corsi di dottorato di ricerca hanno l'obbligo di
frequenza  e svolgimento di tutte le attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito   della  struttura  universitaria  secondo  le  modalita'
previste dal collegio dei docenti.
    E'  consentita,  previa  autorizzazione del collegio dei docenti,
una  limitata  attivita'  didattica sussidiaria e integrativa che non
deve  in  ogni  caso  compromettere  l'attivita'  di  formazione alla
ricerca prevista per i dottorandi.
    Alla  fine di ciascun anno, gli iscritti ai corsi di dottorato di
ricerca hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita'  e  la  ricerca  svolte al collegio dei docenti che ne
curera'  la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita' dimostrate, proporra' al rettore il proseguimento del
dottorato di ricerca ovvero l'esclusione.