Art. 5.
    L'esame  di  ammissione consiste in due prove, una scritta ed una
orale,  intese  ad  accertare  la  preparazione  e le attitudini alla
ricerca  scientifica  del  candidato.  E'  compresa nella prova orale
anche  una  verifica  della conoscenza della o delle lingue straniere
indicate dal candidato.