Art. 9. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per il dottorato di ricerca. In caso di rinuncia degli aventi diritto, subentreranno altrettanti candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui, successivamente all'espletamento del concorso, siano attivate borse di studio aggiuntive, finanziate dalle universita' consorziate, dai dipartimenti o da altri enti, si potra' far ricorso alla graduatoria. I candidati idonei, se titolari di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere ammessi al corso di dottorato di ricerca in sovrannumero nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso. Possono, altresi', essere ammessi in sovrannumero, nel limite di cui al comma precedente, i cittadini stranieri idonei, se titolari di borse di studio a qualsiasi titolo conferite. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.