Art. 9.
    I  candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo l'ordine della
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso  per  il  dottorato  di  ricerca.  In caso di rinuncia degli
aventi  diritto,  subentreranno  altrettanti candidati idonei secondo
l'ordine della graduatoria.
    Nel  caso  in cui, successivamente all'espletamento del concorso,
siano   attivate   borse   di  studio  aggiuntive,  finanziate  dalle
universita'  consorziate, dai dipartimenti o da altri enti, si potra'
far ricorso alla graduatoria.
    I  candidati  idonei,  se titolari di assegni di ricerca ai sensi
dell'art. 51,  comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono
essere  ammessi  al corso di dottorato di ricerca in sovrannumero nel
limite  della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita'
per eccesso.
    Possono,  altresi', essere ammessi in sovrannumero, nel limite di
cui al comma precedente, i cittadini stranieri idonei, se titolari di
borse di studio a qualsiasi titolo conferite.
    In  caso  di  utile collocamento in piu' graduatorie il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.