Art. 5.

                           Prove di esame

    Il  concorso si svolgera', con l'osservanza delle disposizioni di
cui  all'art. 39,  comma 8, punto c), della legge n. 449/1997, citata
nelle  premesse,  mediante  una prova scritta, basata su una serie di
quesiti  a  risposta  multipla  mirati  all'accertamento del grado di
cultura   scientifica   e  professionale  specialistica  nel  settore
informatico,  per  svolgere  le funzioni del profilo professionale di
analista  di  rete,  sulla  base  del programma di cui all'art. 9 del
presente bando di concorso.
    Nella  Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale "Concorsi ed esami"
-  del  7 novembre  2000  sara'  data  comunicazione della sede e del
diario della prova scritta del concorso.
    Alla  prova scritta sono ammessi, con riserva di accertamento del
possesso  dei requisiti prescritti, tutti i candidati che non abbiano
avuto notizia della esclusione dal concorso.
    L'assenza dalla prova scritta comporta l'esclusione dal concorso,
qualunque ne sia la causa.
    Saranno  ammessi  al  colloquio interdisciplinare i candidati che
conseguiranno, nella prova scritta, il punteggio minimo di ventuno su
trenta.
    Resta  ferma  la  facolta'  dell'amministrazione  di disporre, in
qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle prove
di esame, la esclusione dal concorso stesso per difetto dei requisiti
prescritti.
    L'amministrazione   provvedera'   a   convocare   direttamente  i
candidati ammessi a sostenere il colloquio.
    Il colloquio, che tende a verificare il possesso delle conoscenze
scientifiche e tecniche relative alla settima qualifica funzionale ed
all'area  di appartenenza, vertera' sulle materie oggetto della prova
scritta  nonche' sulle altre indicate nel programma di cui all'art. 9
del  presente bando; esso si intendera' superato ove venga conseguito
un punteggio di almeno ventuno su trenta.
    Il punteggio finale e' dato dalla somma dei voti conseguiti nella
prova scritta e nel colloquio interdisciplinare.
    Per essere ammessi a sostenere ciascuna prova d'esame i candidati
dovranno   essere   muniti   di   uno   dei   seguenti  documenti  di
riconoscimento:
      a) fotografia   applicata   su  carta  bollata  con  firma  del
candidato  autenticata  dal  sindaco  o  da  un  notaio,  in data non
anteriore ad un anno;
      b) tessera  di  riconoscimento,  completa  dei dati anagrafici,
rilasciata da una amministrazione dello Stato;
      c) tessera postale;
      d) porto d'armi;
      e) passaporto;
      f) carta d'identita';
      g) patente di guida.
    Saranno  esclusi  dalle prove i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti o che presentino documenti scaduti.