Art. 6.

               Formazione della graduatoria di merito

    La  commissione  esaminatrice formulera' la graduatoria di merito
per  l'attribuzione  dei  quattro  posti,  secondo l'ordine dei punti
della  votazione  complessiva,  risultante  dalla somma del punteggio
conseguito  nella  prova  scritta  e nel colloquio interdisciplinare,
conseguita da ciascun candidato.
    I  concorrenti  che  abbiano  superato  il colloquio dovranno far
pervenire  alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
AA.GG. e personale - Servizio reclutamento, via della Stamperia n. 68
-  00187  Roma,  entro il termine perentorio di quindici giorni dalla
data  del  colloquio,  i documenti attestanti il possesso dei titoli,
gia' indicati nella domanda, di preferenza e precedenza nella nomina,
a  pena  di decadenza dal beneficio. Dovra' risultare il possesso dei
predetti  titoli  alla  data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
    Verranno  applicate,  a parita' di punteggio, le norme vigenti in
materia  di  preferenza e precedenza previste dall'art. 5 del decreto
del  Presidente  della Repubblica n. 487/1994, citato nelle premesse;
se   a   conclusione  delle  operazioni  di  valutazione  dei  titoli
preferenziali  due  o  piu'  candidati  conseguono  pari punteggio e'
preferito  il  candidato  piu'  giovane di eta' ai sensi dell'art. 2,
comma  9, della legge n. 191/1998, modificativo dell'art. 3, comma 7,
della legge n. 127/1997.