Art. 4. Il rettore nomina con proprio decreto le commissioni incaricate delle valutazioni comparative dei candidati ai fini dell'ammissione ai corsi. Le commissioni incaricate delle valutazioni comparative sono composte da due membri del collegio dei docenti del corso e da un professore di ruolo, di universita' italiane o straniere, appartenente ai settori scientifico disciplinari cui si riferisce il corso.