Art. 4.
    Il  rettore  nomina con proprio decreto le commissioni incaricate
delle  valutazioni  comparative dei candidati ai fini dell'ammissione
ai corsi.
    Le  commissioni  incaricate  delle  valutazioni  comparative sono
composte  da  due  membri  del collegio dei docenti del corso e da un
professore   di   ruolo,   di   universita'   italiane  o  straniere,
appartenente  ai settori scientifico disciplinari cui si riferisce il
corso.