Art. 6.
    I  candidati  idonei, che intendono chiedere l'assegnazione della
borsa  di  studio  e l'esonero dal pagamento delle tasse e contributi
d'iscrizione, debbono contestualmente alla richiesta dichiarare sotto
la propria personale responsabilita':
      1)  di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio per un corso di dottorato;
      2)  di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a
qualsiasi   titolo  conferita  tranne  che  con  quelle  concesse  da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorato;
      3)  di impegnarsi a restituire le somme percepite relativamente
alla  borsa per il periodo in cui il proprio reddito personale superi
il limite di L. 15.000.000.