Art. 7.
    I  corsi  di dottorato hanno di norma durata non inferiore ai tre
anni.
    Il  titolo  di  dottore  si  consegue  all'atto  del  superamento
dell'esame  finale,  che  puo'  essere  ripetuto una sola volta. Tale
possibilita'   e'   estesa  agli  iscritti  ai  precedenti  corsi  di
dottorato.
    La  tesi  finale  puo'  essere redatta anche in lingua straniera,
previa autorizzazione del collegio dei docenti.