Art. 10.
    Di  norma entro il 31 ottobre del terzo anno di corso i candidati
presentano, presso il competente ufficio dell'universita', domanda di
ammissione  all'esame  finale, corredata dall'autorizzazione motivata
del  collegio  dei  docenti e da tre copie della tesi con la relativa
valutazione redatta dal collegio stesso.
    Entro  lo  stesso termine, il collegio dei docenti puo' proporre,
in  presenza di comprovati motivi che non consentano la presentazione
della  tesi  nel  tempo  previsto, o una sua positiva valutazione, la
concessione di una proroga della durata massima di un anno.
    I candidati, entro quindici giorni dalla data di convocazione del
colloquio,  debbono  provvedere  ad  inviare, a ciascun componente la
conmissione  giudicatrice,  una  copia  della  loro tesi accompagnata
dalla valutazione del collegio dei docenti.
    Al  termine  dei propri lavori la commissione giudicatrice redige
un  verbale  sullo  svolgimento degli stessi, comprensivo dei giudizi
circostanziati  sulle  tesi presentate dai candidati e sull'esito dei
colloqui.
    L'universita'  cura  l'inoltro delle copie della tesi finale alle
biblioteche  nazionali  di  Roma  e Firenze dopo il conseguimento del
titolo  da  parte dei candidati, mentre la rimanente copia resta agli
atti dell'amministrazione.