Art. 3. L'esame di ammissione prevede due prove, una scritta e una orale, intese ad accertare le capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire documento di riconoscimento. In relazione alle qualita' accertate, la commissione attribuira' a ogni candidato fino a 60 punti per la prova scritta e fino a 30 punti per la prova orale comprensiva della verifica della conoscenza della lingua straniera. Sara' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60; il colloquio orale si intende superato nel caso in cui il candidato ottenga un punteggio non inferiore a 18/30 ed abbia dimostrato una conoscenza sufficiente della lingua straniera prescelta. L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.