Art. 3.
    L'esame di ammissione prevede due prove, una scritta e una orale,
intese  ad  accertare le capacita' e le attitudini del candidato alla
ricerca scientifica.
    Per  sostenere le prove i candidati dovranno esibire documento di
riconoscimento.
    In  relazione alle qualita' accertate, la commissione attribuira'
a  ogni  candidato  fino  a 60 punti per la prova scritta e fino a 30
punti  per la prova orale comprensiva della verifica della conoscenza
della lingua straniera.
    Sara'  ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella  prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60; il colloquio
orale  si  intende  superato  nel caso in cui il candidato ottenga un
punteggio  non  inferiore  a 18/30 ed abbia dimostrato una conoscenza
sufficiente della lingua straniera prescelta.
    L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per  il  caso  di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni  della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
di  mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi
ne'  per  eventuali  disguidi  postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.