Art. 9.
    Le  commissioni  giudicatrici  per  l'esame  finale necessario al
conseguimento  del  titolo  di  dottore  di ricerca sono nominate dal
rettore  sentito  il  collegio  dei  docenti,  e sono composte da tre
professori   ordinari  (due  effettivi  ed  uno  supplente),  da  due
associati  (uno  effettivo  ed uno supplente) e di eventuali esperti,
anche  stranieri,  scelti  nell'ambito  degli  enti e delle strutture
pubbliche e private di ricerca.
    Nel   caso   di   dottorati   istituiti   a  seguito  di  accordi
internazionali,  le  commissioni sono costituite secondo le modalita'
previste negli accordi stessi.
    Le  commissioni giudicatrici sono convocate dal Rettore non oltre
il  sessantesimo  giorno  successivo  alla  conclusione  del corso di
dottorato.
    Una  volta  costituite  entro  i termini indicati, le commissioni
giudicatrici  sono  tenute  a  concludere le loro valutazioni entro i
successivi due mesi.