Art. 9. Le commissioni giudicatrici per l'esame finale necessario al conseguimento del titolo di dottore di ricerca sono nominate dal rettore sentito il collegio dei docenti, e sono composte da tre professori ordinari (due effettivi ed uno supplente), da due associati (uno effettivo ed uno supplente) e di eventuali esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, le commissioni sono costituite secondo le modalita' previste negli accordi stessi. Le commissioni giudicatrici sono convocate dal Rettore non oltre il sessantesimo giorno successivo alla conclusione del corso di dottorato. Una volta costituite entro i termini indicati, le commissioni giudicatrici sono tenute a concludere le loro valutazioni entro i successivi due mesi.