Art. 5.

                      Commissione giudicatrice

    La    commissione   giudicatrice,   composta   da   tre   docenti
universitari,  anche  di altri atenei, di cui almeno un professore di
ruolo  di  prima  fascia,  e'  nominata dal rettore su proposta della
commissione scientifica di ateneo.
    La  commissione  giudicatrice  e' presieduta dal docente di prima
fascia con maggiore anzianita' nel ruolo.