Art. 8. Conferimento dell'assegno - Contratto La LUMSA stipula con il candidato, risultato vincitore della selezione, apposito contratto con il quale sono regolati i termini e le modalita' di svolgimento dell'attivita' di collaborazione e di erogazione dell'assegno. L'importo dell'assegno puo' essere erogato anche in rate fisse trimestrali o mensili. Ai fini della determinazione dell'inizio e termine del rapporto di collaborazione, si ha riguardo alla data di stipula del contratto. L'attivita' del titolare dell'assegno e' svolta in condizioni di autonomia e senza orario di lavoro preordinato, nei soli limiti del programma di ricerca e delle indicazioni fornite dal responsabile della ricerca stessa, al quale spettano le funzioni di tutor. Nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le funzioni di tutor sono svolte da altro docente, appositamente indicato dal consiglio di facolta', su indicazione del tutor titolare. Al titolare dell'assegno saranno forniti dalla facolta' i supporti necessari alla realizzazione del programma di ricerca. Sono inoltre garantiti l'accesso ai locali, alle attrezzature e la fruizione dei servizi tecnico-amministrativi. L'attivita' del titolare dell'assegno non prefigura in nessun caso un'attivita' di lavoro dipendente e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli della LUMSA.