Art. 2. I componenti designati dalle facolta', devono effettuare la prima convocazione della commissione giudicatrice dopo trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso del presente decreto nel corso della quale provvedono a: a) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante; b) stabilire i criteri e le modalita' di valutazione dei candidati.