Art. 2.
    I componenti designati dalle facolta', devono effettuare la prima
convocazione  della commissione giudicatrice dopo trenta giorni dalla
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'avviso  del  presente
decreto nel corso della quale provvedono a:
      a) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
      b) stabilire  i  criteri  e  le  modalita'  di  valutazione dei
candidati.