Art. 11.
    Il  vincitore sara' assunto in prova con contratto individuale di
lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato  nella  ottava qualifica
funzionale,  area  delle  strutture  di elaborazione dati, profilo di
funzionario   di   elaborazione  dati,  con  diritto  al  trattamento
economico  iniziale  di  cui  al  contratto  collettivo nazionale dei
dipendenti del comparto Universita' stipulato il 5 settembre 1996.
    Il  periodo  di  prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato  o  prorogato  alla  scadenza. Decorsa la meta' del periodo
suddetto,  nel  restante  periodo  di prova ciascuna delle parti puo'
recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso
ne' di indennita' sostitutiva del preavviso.
    Il   recesso   opera   dal   momento   della  comunicazione  alla
controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto  da  una  delle parti, il dipendente si intende confermato in
servizio   e   gli   viene   riconosciuta   l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
    In  caso  di  recesso  la  retribuzione  viene  corrisposta  fino
all'ultimo  giorno  di  effettivo  servizio,  compresi  i ratei della
tredicesima  mensilita'; spetta altresi al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
    Il  dipendente,  fatte  salve  le  possibilita'  di trasferimento
d'ufficio  nei casi previsti dalla legge, dovra' rimanere in servizio
presso  l'Universita'  degli  studi  dell'Insubria per un periodo non
inferiore a sette anni.