Art. 6.

                       Ammissione al colloquio

    Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati che abbiano
riportato  in  ciascuna prova scritta una votazione di almeno ventuno
trentesimi o equivalente.
    I  soli  candidati  ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno
venti  giorni  prima  del  giorno  in cui dovranno sostenere la prova
stessa.  Ai  medesimi  sara'  contemporaneamente  comunicato  il voto
riportato nelle singole prove scritte e la votazione conseguita nella
valutazione dei titoli.
    Il  colloquio  si  intendera'  superato  se  il  candidato  avra'
ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente.
    Ai  titoli  verra'  attribuito  un  punteggio  complessivo pari a
venti.  La  valutazione  dei  titoli  sara' effettuata sulla base dei
documenti  prodotti  dai  candidati  e  per  le  categorie  e  con il
punteggio qui di sotto indicato:
      a) titolo  di  studio  tenuto  conto  della  valutazione  o del
giudizio finale riportato: fino ad un massimo di punti cinque;
      b) anzianita'  di  sevizio  prestata  presso  enti  pubblici  e
privati: fino ad un massimo di punti sette.
    Per anno o frazione di anno superiore a sei mesi punti uno;
      c) incarichi  effettivamente  svolti nell'ambito di rapporti di
cui al precedente punto b): fino ad un massimo di punti cinque;
      d) pubblicazioni  scientifiche  o  lavori originali, fino ad un
massimo di punti tre.
    Per  quanto  riguarda  le  pubblicazioni:  per  i lavori stampati
all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i
lavori  stampati  in  Italia  debbono  essere  adempiuti gli obblighi
previsti dalla normativa vigente in materia di pubblicazioni a stampa
(consegna  da parte dello stampatore di quattro esemplari di ogni suo
stampato  o pubblicazione alla prefettura della provincia nella quale
ha  sede  l'officina  grafica  e  di  un esemplare alla procura della
Repubblica).  L'assolvimento  di  tali obblighi (in sostanza il fatto
che  la  pubblicazione  e'  regolarmente  editata) e' automaticamente
certificato  dalla  produzione  a  cura  del candidato dell'originale
della  pubblicazione  oppure  puo'  essere  certificato  mediante una
dichiarazione  sostitutiva  di  atto di notorieta' resa dal candidato
sotto   la   propria  responsabilita',  ai  sensi  dell'art. 4  legge
4 gennaio 1968, n. 15.
    Delle  pubblicazioni  redatte in collaborazione con altri saranno
valutate   soltanto   le   parti   attribuibili   al   candidato   se
effettivamente evidenziate.
    Il   candidato   puo'  produrre  i  titoli  di  cui  richiede  la
valutazione:
      a) in originale,
oppure
      b) in copia conforme,
oppure
      c) in fotocopia rendendo dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta'  di  essere a conoscenza del fatto che la copia dei titoli
e' conforme all'originale,
oppure
      rendendo  la  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
relativa ai titoli posseduti, con l'esatta indicazione di data, luogo
di  conseguimento, svolgimento o partecipazione e votazione riportata
degli stessi.
    Non  e'  consentito  il  riferimento  a documenti o pubblicazioni
presentati  presso  questa  od  altre  amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
    La  valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata  dalla  commissione  dopo  le prove scritte e prima che si
proceda alla correzione dei relativi elaborati.