Art. 4.
    La commissione giudicatrice e' nominata e composta ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia. Per le modalita' di espletamento del
concorso   si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le  disposizioni
contenute  nel  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio
1957,  n. 3, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981 e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994,  n. 487, modificato con decreto del Presidente della Repubblica
30  ottobre  1996,  n. 693,  e  nel  regolamento  dei procedimenti di
selezione  per  l'accesso  al  lavoro negli impieghi amministrativi e
tecnici  delle  qualifiche  funzionali  comprese  tra  la  terza e la
seconda    del   ruolo   speciale,   nell'Universita'   degli   studi
dell'Insubria.