Art. 2.
    Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto  rettorale  decorre  il  termine  previsto  dall'art.  9  del
decreto-legge  21  aprile  1995,  n.  236,  per  la  presentazione al
rettore,  da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
del  commissario  sostituito.  Decorso tale termine e, comunque, dopo
l'insediamento   della   commissione  non  sono  ammesse  istanze  di
ricusazione del commissario di che trattasi.
    Il  presente  provvedimento  viene  registrato  ed inserito nella
raccolta dei decreti di questo Ateneo.
      Chieti, 31 agosto 2000
Il rettore: Cuccurullo