Art. 2. Requisiti per l'ammissione al concorso Per l'ammissione al concorso sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti: 1) il possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea conseguiti presso una universita' italiana o un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente ad una delle seguenti lauree italiane, in base agli accordi internazionali ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592: laurea in astronomia o fisica o matematica o ingegneria o scienze dell'informazione; 2) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Unione europea (sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica); 3) godimento dei diritti politici; 4) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi della lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I suindicati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.