Art. 2.

               Requisiti per l'ammissione al concorso

    Per l'ammissione al concorso sono richiesti, pena l'esclusione, i
seguenti requisiti:
      1) il possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea conseguiti
presso  una  universita'  italiana  o  un titolo di studio conseguito
all'estero  riconosciuto  equipollente  ad  una delle seguenti lauree
italiane, in base agli accordi internazionali ovvero con le modalita'
di  cui  all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592: laurea
in   astronomia   o  fisica  o  matematica  o  ingegneria  o  scienze
dell'informazione;
      2)  cittadinanza  italiana  o  di  uno degli Stati membri della
Unione europea (sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli
italiani non appartenenti alla Repubblica);
      3) godimento dei diritti politici;
      4)  essere  in  regola  con  le  norme concernenti gli obblighi
militari.
    Non  possono  partecipare  al  concorso  coloro  che  siano stati
esclusi  dall'elettorato  politico  attivo  e  coloro che siano stati
destituiti    o   dispensati   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e coloro che
siano  stati  dichiarati  decaduti  da altro impiego statale ai sensi
della  lettera  d)  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
    I  suindicati  requisiti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
    L'amministrazione  garantisce  parita'  e  pari  opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.