Art. 9. Nomina del vincitore Approvati gli atti del concorso e la graduatoria di merito, l'amministrazione provvedera' a nominare ricercatore astronomo in prova ed immettere in servizio il vincitore del concorso e richiedera' i documenti di rito di cui al precedente art. 8. Al vincitore del concorso spetta il trattamento economico previsto per i ricercatori universitari non confermati dalla legge n. 158/1987. Dopo tre anni dall'immissione in ruolo sara' sottoposto ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nominata dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del C.R.A., costituita da tre astronomi o professori di ruolo, di cui due ordinari ed un associato, assicurando la presenza di un professore universitario ordinario. La commissione valuta l'attivita' di ricerca svolta dal ricercatore astronomo nel triennio, anche sulla base di una motivata relazione del consiglio direttivo dell'osservatorio astronomico di Trieste. A seguito del giudizio favorevole il ricercatore astronomo sara' immesso nella fascia dei ricercatori confermati; a lui spetta il trattamento economico previsto dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 158/1987, e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso l'attivita' del ricercatore astronomo sia valutata sfavorevolmente, il medesimo puo' essere nuovamente sottoposto a giudizio dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio e' sfavorevole, il ricercatore astronomo cessa di appartenere al ruolo. Art. 9. Trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, i dati forniti dai candidati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa suddetta e degli obblighi di riservatezza per provvedere agli adempimenti connessi all'attivita' concorsuale ed alla eventuale costituzione e gestione del rapporto di lavoro. Trieste, 27 luglio 2000. Il direttore: Mardirossian