Art. 10. Corso di aggiornamento e formazione professionale I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 9 saranno ammessi, nel limite dei posti messi a concorso e secondo l'ordine delle graduatorie stesse, al corso di aggiornamento e di formazione professionale, che si terra' presso le sedi, con le modalita' e la durata che saranno stabilite dall'amministrazione. Durante il corso i candidati permarranno nel ruolo di appartenenza e saranno soggetti alle norme previste dalla pubblicazione SMM 42 citata nel preambolo. Gli interessati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento e del codice fiscale. Gli ammessi al corso di aggiornamento e formazione professionale che non si dovessero presentare presso l'Ente indicato nella comunicazione di convocazione nel termine fissato dalla Direzione Generale, saranno considerati rinunciatari e sostituiti, entro i primi quindici giorni di corso con altri candidati idonei che seguono nella graduatoria di merito relativa a ciascuna categoria/specialita'/abilitazione posseduta. La Direzione generale potra' comunque autorizzare, per comprovati motivi, da preavvisare tramite il Comando dell'Ente o Reparto di appartenenza, gli aspiranti a differire la presentazione fino al quindicesimo giorno dalla data di inizio del corso. Il corso di aggiornamento e formazione professionale si conclude con l'espletamento dell'eventuale seconda sessione d'esame. Al termine del corso di aggiornamento e formazione professionale ai candidati sara' attribuito un punteggio espresso in trentesimi. I candidati che non dovessero superare, anche in seconda sessione, gli esami intermedi ovvero l'esame finale non saranno immessi nel ruolo dei sergenti in servizio permanente e permarranno nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.