Art. 10.

          Corso di aggiornamento e formazione professionale

    I  concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito di
cui  al precedente art. 9 saranno ammessi, nel limite dei posti messi
a  concorso  e secondo l'ordine delle graduatorie stesse, al corso di
aggiornamento  e di formazione professionale, che si terra' presso le
sedi,   con   le   modalita'   e  la  durata  che  saranno  stabilite
dall'amministrazione.
    Durante   il   corso   i   candidati  permarranno  nel  ruolo  di
appartenenza   e   saranno   soggetti   alle   norme  previste  dalla
pubblicazione SMM 42 citata nel preambolo.
    Gli  interessati  dovranno presentarsi muniti di valido documento
di riconoscimento e del codice fiscale.
    Gli  ammessi al corso di aggiornamento e formazione professionale
che   non  si  dovessero  presentare  presso  l'Ente  indicato  nella
comunicazione  di  convocazione  nel  termine fissato dalla Direzione
Generale,  saranno  considerati  rinunciatari  e  sostituiti, entro i
primi quindici giorni di corso con altri candidati idonei che seguono
nella     graduatoria     di     merito     relativa    a    ciascuna
categoria/specialita'/abilitazione posseduta.
    La Direzione generale potra' comunque autorizzare, per comprovati
motivi,  da  preavvisare  tramite  il  Comando dell'Ente o Reparto di
appartenenza,  gli  aspiranti  a  differire  la presentazione fino al
quindicesimo giorno dalla data di inizio del corso.
    Il  corso di aggiornamento e formazione professionale si conclude
con l'espletamento dell'eventuale seconda sessione d'esame.
    Al  termine del corso di aggiornamento e formazione professionale
ai candidati sara' attribuito un punteggio espresso in trentesimi.
    I   candidati  che  non  dovessero  superare,  anche  in  seconda
sessione,  gli  esami  intermedi  ovvero  l'esame  finale non saranno
immessi  nel  ruolo dei sergenti in servizio permanente e permarranno
nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.